La Fase 2 dell’emergenza Coronavirus comincia il 4 maggio 2020. Consentiti gli spostamenti tra Comuni all’interno della Regione per visite ai congiunti.
Dal prossimo 4 maggio parte la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Non servirà un nuovo modulo di autocertificazione, sebbene resti necessario per gli spostamenti all’interno della propria Regione. Sarà possibile fare visita ai “congiunti“, cioè familiari di primo e secondo grado, fidanzati e affetti stabili. Sul modulo non sarà necessario indicare le generalità dei congiunti, per motivi di privacy: basterà barrare/cancellare la frase «all’interno dello stesso Comune» (sotto l’area della situazione di necessità) e in seconda istanza basterà cancellare la parte «urgente» dal termine “assistenza a congiunti” nella fase conclusiva dell’autocertificazione dove bisogna dichiarare il motivo della propria uscita di casa.
Il modulo dell’autocertificazione andrà compilata come fatto finora, barrando la casella “situazione di necessità” e infine in quello spazio dove si legge “a questo riguardo dichiara che..” si dovrà specificare che si tratta di una visita ad un congiunto in cui specificare il grado di parentela ma non l’identità. In questo modo sarà difficile effettuare controlli da parte delle forze dell’ordine, ma dal governo fanno sapere che si fa appello “al senso di responsabilità degli italiani”. Si potrà invece far rientro nelle seconde case solo se si ha la residenza o il domicilio.
Riassumendo, sarà possibile spostarsi da un Comune all’altro all’interno della Regione per motivi di lavoro o necessità; per motivi di salute; visite ai congiunti. Per oltrepassare i confini della Regione è necessario uno dei primi tre motivi, ma non per una visita ai congiunti. Questo varrà almeno fino al 17 maggio 2020. Invariate le sanzioni per chi falsifica il modulo di autocertificazione. La multa da 400 a 3000 euro in mancanza di comprovate ragioni di lavoro, salute, necessità e urgenza. La sanzione aumenta di un terzo se il fatto viene commesso in auto e del 50% in caso di recidiva. In caso di falsa attestazione e dichiarazioni mendaci (ex articolo 495 del Codice penale) scatta la reclusione da 1 a 6 anni.