Autocertificazione e spostamenti: cosa cambia dal 18 maggio

Da lunedì 18 maggio sarà possibile spostarsi all’interno della regione di residenza. Autocertificazione necessaria per gli spostamenti fuori regione.

Polizia stradale
Controlli della polizia (getty images)

Dal 18 maggio al 2 giugno gli spostamenti all’interno della propria regione saranno consentiti. Quindi sarà possibile recarsi nelle seconde case, a patto che siano all’interno della regione di residenza, andare a trovare amici e congiunti, spostarsi altrove per una passeggiata. A meno che specifiche aree del territorio regionale (soggette ad aggravamento della situazione epidemiologica) introducano misure più restrittive.

Autocertificazione, spostamenti tra Regioni e da e verso l’estero

Non c’è più bisogno dell’autocertificazione per spostarsi all’interno della regione, ma il modulo resta necessario solo per varcare i confini regionali, almeno fino al 2 giugno. Come spiega Palazzo Chigi in una nota “fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

Secondo lo schema di decreto, dal 3 giugno si avrà la libertà di spostamento su tutto il territorio italiano. A meno che ci siano limiti in specifiche aree del territorio nazionale. Le regioni potranno adottare misure più restrittive e protrarre la chiusura, in base ai dati epidemiologici. Dal 3 giugno via libera anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, in base al rischio epidemiologico. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

Quarantena e sanzioni

Continuerà invece ad essere vietato lo spostamento per le persone sottoposte al regime di quarantena perché positive al Covid-19: “È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata”.

Per le persone fisiche che violano le norme è prevista una multa da 400 a 3mila euro. Nel caso la violazione avvenga attraverso l’utilizzo di un veicolo (un’automobile, per esempio), le sanzioni aumentano fino a un terzo. Ad esempio per gli automobilisti che si sposteranno in una regione diversa è prevista una sanzione di 533,33 euro. Ancora, in caso di reiterazione della violazione la multa raddoppia. Se la multa si può pagare entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica, la somma corrisponde al minimo fissato, in questo caso 400 euro. Inoltre, se viene pagata entro cinque giorni la sanzione è ridotta del 30%.

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