Da lunedì 18 maggio sarà possibile spostarsi all’interno della regione di residenza. Autocertificazione necessaria per gli spostamenti fuori regione.
Dal 18 maggio al 2 giugno gli spostamenti all’interno della propria regione saranno consentiti. Quindi sarà possibile recarsi nelle seconde case, a patto che siano all’interno della regione di residenza, andare a trovare amici e congiunti, spostarsi altrove per una passeggiata. A meno che specifiche aree del territorio regionale (soggette ad aggravamento della situazione epidemiologica) introducano misure più restrittive.
Autocertificazione, spostamenti tra Regioni e da e verso l’estero
Non c’è più bisogno dell’autocertificazione per spostarsi all’interno della regione, ma il modulo resta necessario solo per varcare i confini regionali, almeno fino al 2 giugno. Come spiega Palazzo Chigi in una nota “fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
Secondo lo schema di decreto, dal 3 giugno si avrà la libertà di spostamento su tutto il territorio italiano. A meno che ci siano limiti in specifiche aree del territorio nazionale. Le regioni potranno adottare misure più restrittive e protrarre la chiusura, in base ai dati epidemiologici. Dal 3 giugno via libera anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, in base al rischio epidemiologico. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
Quarantena e sanzioni
Continuerà invece ad essere vietato lo spostamento per le persone sottoposte al regime di quarantena perché positive al Covid-19: “È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata”.
Per le persone fisiche che violano le norme è prevista una multa da 400 a 3mila euro. Nel caso la violazione avvenga attraverso l’utilizzo di un veicolo (un’automobile, per esempio), le sanzioni aumentano fino a un terzo. Ad esempio per gli automobilisti che si sposteranno in una regione diversa è prevista una sanzione di 533,33 euro. Ancora, in caso di reiterazione della violazione la multa raddoppia. Se la multa si può pagare entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica, la somma corrisponde al minimo fissato, in questo caso 400 euro. Inoltre, se viene pagata entro cinque giorni la sanzione è ridotta del 30%.