Due nuove sentenze della Cassazione specificano in dettaglio quando una multa da autovelox non è valida e cosa deve riportare il verbale.
Due sentenze della Cassazione fanno luce sulle multe da autovelox. A darne notizia è il sito laleggepertutti.it., che cita le decisioni della Corte su taratura dell’apparecchio e indicazione del cartello di avviso.
Per prima cosa ogni autovelox deve essere dotato di certificato di collaudo, che va rilasciato una sola volta all’atto del primo utilizzo, e il certificato di taratura annuale. Questo secondo attestato certifica la periodica verifica del corretto funzionamento del dispositivo. Quindi la polizia, al momento di comminare la multa, deve specificare che l’autovelox con cui gli è stata elevata la multa sia stato prima correttamente tarato, indicando la data dell’ultima taratura che non deve essere anteriore di oltre un anno.
Ma la Cassione spiega che non è sufficiente sul verbale la dicitura che l’apparecchiatura è “debitamente omologata e revisionata”. In caso di ricorso il cittadino ha comunque diritto a contestare quanto indicato dal verbalizzante nella multa ed esigere che venga prodotto il certificato di taratura in originale o copia conforme. Solo quest’ultimo dimostrerà l’effettiva verifica della macchinetta.
Affinchè il verbale sia valido è necessario che sia presente il cartello stradale di avviso. È la cosiddetta ‘presegnalazione del controllo elettronico della velocità’ che deve essere posizionato a non più di 4 chilometri dall’apparecchio. Inoltre l’autovelox deve essere posizionato in modo visibile e non nascosto in maniera ingannevole. In ultimo, il verbale deve essere completo, ossia indicare tutti gli elementi di fatto che hanno generato la contestazione.