La questione delle multe, data la sua importanza, è arrivata alla Commissione Trasporti della Camera. Il ministro Giovannini ha rappresentato le problematiche relative alle somme riscosse dalle amministrazioni locali.
Sarà capitato a chiunque di ricevere una multa e di imprecare, pensando all’immediata destinazione della somma da versare. Si sa che i proventi delle multe per violazioni al Codice della Strada finiscono nelle casse degli enti locali, di conseguenza lo Stato dovrebbe provvedere a migliorare le condizioni delle strade, mettere in sicurezza le infrastrutture e attuare il Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale. In Italia, purtroppo, gli enti locali non hanno rispetto a volte degli obblighi prescritti dal Codice della Strada.
La problematica è arrivata in Parlamento. Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini ha chiesto di essere ascoltato alla Camera per trattare della questione dei Comuni, Unioni di Comuni, Province e Città metropolitane inadempienti. L’azione ha fatto partire una indagine su trentanove amministrazioni. Ventiquattro comuni sono risultati regolari, mentre per i restanti quindici “sono in corso procedimenti istruttori, perché i dati non erano convincenti”. Occorre analizzare la disciplina per comprendere appieno la questione. Le somme pecuniarie dovute dalle multe stradali e per violazione ai limiti di velocità, sono disciplinate dagli artt. 142 e 208 del Codice della Strada. L’articolo 142 del codice della strada riguarda i limiti di velocità e destinazione dei proventi delle multe.
Il Comma 12-bis recita: I proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all’ente da cui dipende l’organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater e disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.
Comma 12-ter stabilisce che gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall’attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.
Comma 12-quater, invece, determina che ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. Ciascun ente locale pubblica la relazione di cui al primo periodo in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell’interno.
A decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero dell’interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute ai sensi del primo periodo. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione di cui al primo periodo, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.
Multe, l’intricata situazione
L’articolo 208 del CDS riguarda i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché’ da funzionari e agenti dell’ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
L’aspetto che influisce sulle criticità applicativa della norma è determinato dal fatto che le somme affluiscono direttamente alle casse degli enti locali e non risulta possibile intervenire sulle casse da parte del Ministro degli Interni. Il ministro ha spiegato che le sanzioni risultano inapplicabili se non è stata fatta la relazione perché non è possibile stabilire l’importo delle sanzioni stesse. L’indagine avanzata insieme al Ministero dell’Interno, al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed all’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) per superare le problematiche e rendere le norme più efficaci.
“Una sanzione amministrativa pecuniaria, modulata sulla base del numero degli abitanti dei Comuni, che possa essere applicata in automatico nei confronti degli enti locali inadempienti” sarebbe l’ipotesi avanzata dal ministro Giovannini. il Ministero dell’Interno potrebbe “provvedere, con apposito decreto, al recupero delle somme dovute o avvalersi su altri trasferimenti agli enti locali inadempienti”. Un controllo approfondito di tutte le relazioni sulle somme delle multe, aggiornate al 2021, sarà trasmesso alla Commissione. Seguiremo la vicenda, ma questo lascia immaginare quante problematiche ci siano nel nostro Paese.