E’ una domanda che molti si pongono e non è di facile soluzione. Leggete attentamente questo articolo per comprendere tutte le norme sul bollo auto in leasing.
Il bollo auto è una contribuzione correlata al possesso di un veicolo regolarmente iscritto al PRA. Nel Pubblico Registro Automobilistico sono raccolti e controllati gli atti di compravendita dei veicoli. Il bollo deve essere pagato una volta all’anno e per gli automobilisti rappresenta un pesante contributo, specialmente in questo duro periodo di crisi economica.
I possessori di un qualsiasi mezzo sono in ginocchio per i continui rincari in Italia. Rispetto ad altre realtà europee i prezzi della benzina, ma anche delle assicurazioni e del bollo sono schizzati alle stelle negli ultimi anni. Nonostante una condizione economica, nettamente, superiore in Germania la tassa di proprietà di un veicolo è del 20% inferiore rispetto a quella italiana. Anche per questo alle nostre latitudini si è arrivati a dover trovare soluzioni alternative di risparmio, come le assicurazioni temporanee.
Una domanda che in tanti si pongono, negli ultimi tempi, verte sul pagamento del bollo di un’automobile in leasing. Per dare una risposta esaustiva ad uno spinoso problema, occorre prestare molta attenzione alle modifiche normative che riguardano i veicoli in leasing, che in Italia sono sempre un numero maggiore. Non essendo una disciplina semplice, è facile poter cadere in errore, ma è possibile scongiurare il rischio di sanzioni connesse al bollo, seguendo delle basilari regole.
In Italia, anche a causa del costo delle vetture, spopolano le auto in leasing. Il leasing si differenzia dal noleggio a lungo termine per il pagamento di un canone anticipato, ossia una regolare rata mensile fissa e una maxi-rata finale per il riscatto del mezzo. Chi si avvicina al leasing dovrebbe essere interessato all’acquisizione finale della vettura, sebbene non sia obbligato. Al termine dell’accordo l’utilizzatore dell’auto potrà anche decidere di non riscattarla e rinnovare il contratto di leasing. Nel noleggio a lungo termine, invece, non è previsto alcun acquisto finale, ma solo l’esborso di un anticipo iniziale e una rata mensile.
Di solito i clienti preferiscono il leasing perché la rata mensile è più bassa rispetto a quella del noleggio a lungo termine. Va ricordato che in Italia la legge stabilisce che anche i veicoli che non vengono usati da tempo o restano fermi devono essere sottoposti al pagamento in quanto immatricolati. In sostanza non vi sono mezzi che possono fare a meno di pagare la tassa. Bollo auto: tutti i modi utili per risparmiare e ottenere sconti.
Il pagamento del bollo di un’auto in leasing
Le norme si sono aggiornate. Sino al 15 agosto 2009 il pagamento del bollo auto era a carico esclusivo del proprietario del mezzo, ovvero la società che concedeva il leasing, anche se la cessione in uso ad altro soggetto, seguendo i dettami della legge. In seguito la legge 99 ha stravolto la responsabilità, attribuendo il pagamento del bollo a coloro che sono “proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (leasing)”.
Una bel problema dato che chi usa il bene sarà costretto all’esborso. Tutto chiaro? No perchè, in seguito, alcune Regioni hanno preteso l’accredito dalle società di leasing, dando una interpretazione diversa alla locuzione ‘ovvero’. Per alcune Regioni il termine del testo della legge avrebbe una connotazione congiuntiva e non disgiuntiva. L’equivocità ha creato problemi per anni, sino all’introduzione del Dl 78/2015 che ha stabilito che il pagamento dei mezzi concessi in leasing spetta solo all’utilizzatore, senza responsabilità solidale con il proprietario. Principio rinforzato l’anno successivo dal Dl 113/2016 e, in via definitiva, da una pronuncia della Corte Costituzionale del 2020, che ha chiarito, definitivamente, la questione.
L’esclusiva responsabilità dell’utilizzatore sul bollo delle auto in leasing è stata stabilita e, adesso, non vi sono più dubbi. Ci sono voluti tantissimi anni, ma finalmente il tema spinoso è stato risolto. Le modifiche stabilite dal Dl 124/2019 e dal Dl 162/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, stabiliscono il versamento del bollo per i mezzi concessi in leasing in estensione anche ai veicoli concessi in locazione con la formula del noleggio lungo termine senza conducente.
La disciplina nebulosa è stata sviscerata in tutte le due declinazioni, ma cosa accade se l’utilizzatore non paga la tassa automobilistica? Qualora non dovesse adempire al suo onere, le responsabilità sarebbero solo su di lui, non essendoci più la responsabilità solidale delle società. C’è una eccezione a questa regola, prevista dall’articolo 7 della legge 99/2009, ovvero c’è una responsabilità solidale delle società che effettuano i leasing se è previsto, in base alle modalità stabilite dall’ente competente, il pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, dei bolli auto dovuti per i periodi compresi nella durata del contratto di leasing.