All’apparenza possono sembrare la stessa cosa, ma i cartelli sono diversi e anche le eventuali conseguenze dell’infrazione. Ecco le principali differenze tra il divieto di sosta e di fermata.
Nello studio di preparazione all’esame della patente vi ricorderete, certamente, la differenza tra sosta e fermata: la sosta è quella che noi, abitualmente, definiamo parcheggio, mentre con la fermata si ha una sospensione della marcia per un breve lasso di tempo, ad esempio quando ci accostiamo per far scendere o salire un passeggero.
Comprendere le sostanziali differenze tra queste due tipologie di stop può essere importante per quanto riguarda le multe che ne possono discendere. In alcuni casi sono entrambe vietate mentre nella maggior parte è fatta divieto solo a una delle due fattispecie. Il CdS presuppone che la fermata è ammessa per compiere azioni di breve durata, ma in ogni caso non bisogna recare intralcio alla circolazione.
Il conducente deve rimanere con le mani ben salde sul volante pronto a riprendere la marcia secondo l’articolo 157 del codice della strada. La fermata può essere svolta in un’area dove non è ammessa la sosta momentanea, al contrario la sosta del veicolo (protraendosi nel tempo) può determinare l’allontanamento del conducente. Ancora diverso, invece, è il caso di arresto dei veicoli dovuto all’interruzione della marcia per esigenze della circolazione. Occhio alle multe.
Sosta e fermata, quando si può lasciare il veicolo
Il Cds prevede che il mezzo deve essere fermato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. In caso non si individuasse un marciapiede rialzato occorre lasciare uno spazio non inferiore ad 1 metro che permetta, comunque, ai pedoni di poter camminare.
Al di fuori dei centri abitati i conducenti, dovranno sia nel caso della sosta che della fermata, stare fuori carreggiata e se ciò non è possibile per motivi logistici occorre sempre posizionarla nel posto più vicino al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia.
Nelle strade urbane a senso unico, invece, la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, sempre qualora sia lasciato lo spazio sufficiente al transito. Qualora la sosta è prevista solo per un tempo limitato i conducenti devono stabilire l’orario di sosta attraverso il disco orario.
L’articolo 158 del codice della strada al comma uno stabilisce che la sosta e la fermata sono vietate in alcuni casi, ovvero in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie, nelle gallerie, sui dossi e nelle curve, in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista e lungo le corsie di canalizzazione, fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione.
Non è possibile, inoltre, nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione. Sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime e sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione. Si rischia una multa che va da 41 a 168 euro in caso di violazione del comma 1 e 2 dell’art. 158. In caso di parcheggio sulle zone riservati ai disabili, ai mezzi pubblici e in corrispondenza degli scivoli per la salita e discesa dai marciapiedi la legge punisce da un minimo di 84 euro sino ad un massimo 335 euro.