Il ritiro della patente di guida senza sottoporsi all’alcoltest non è più automatico. La sentenza ha sconvolto davvero tutti
Un tema così delicato come la guida in stato di ebbrezza ha portato a numerosi dibattiti nell’ultimo periodo. Ora arriva una decisione che cambia le carte in tavola e che fa molto discutere.
L’alcoltest è uno degli strumenti fondamentali utilizzati dalle forze dell’ordine per controllare il corretto comportamento degli automobilisti alla guida. Mettersi al volante in stato di ebbrezza oltre ad essere un enorme rischio per la propria salute è anche un azzardo per l’incolumità altrui. Il tema relativo relativo al consumo di bevande e sostanze prima di mettersi alla guida ha incendiato il dibattito pubblico negli ultimi anni.
Diversi Governi hanno utilizzato il pugno duro per quanto riguarda l’alcoltest e chi trasgredisce. Ricordiamo che i valori di riferimento devono essere inferiori a 0,50 g/l. Se si arriva tra 0,8 e 1,5 grammi per litro (g/l), scatta la sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.
Per chi raggiunge addirittura valori superiori a 1,5 g/l il ritiro passa invece da 1 a 2 anni. Ovvio che in un contesto così rigido l’ultima sentenza che arriva dal Tribunale civile di Roma abbia fatto molto discutere.
Di solito chi si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest in un controllo delle forze dell’ordine vede il proprio documento di guida ritirato immediatamente. Non fare il test equivale ad un’ammissione di colpevolezza non trascurabile.
Ritiro della patente per rifiuto alcoltest? La sentenza del Tribunale
Proprio la sentenza del Giudice di pace della Capitale ha invece rimesso mano a questo tipo di decisione, accogliendo il ricorso di un automobilista. I Carabinieri gli avevano ritirato la patente dopo il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, ma alla fine il Codice della Strada le ha dato ragione. Questo perchè in base all’articolo 186, che regola la guida in stato di ebbrezza in seguito all’assunzione di bevande alcoliche, non prevede la sospensione diretta e automatica.
Questo perché prima di procedere bisogna effettivamente accertare il livello di alcol superiore ai parametri e procedere con la pena amministrativa. La sanzione (secondo il comma 7 dell’art. 186 del CdS) può essere emessa solo dopo la condanna, o dopo accertamento tramite visita medica.
A sostegno del ricorso presentato dal soggetto in questione sono state anche esibite le sentenze favorevoli di altri casi, tra cui una pronuncia della Corte di Cassazione in cui viene esplicitamente sottolineato come la sospensione non va intesa come “atto dovuto”.
Insomma un piccolo cavillo burocratico che può salvare dal ritiro del documento ma che sostanzialmente non cancella il dibattito su un argomento piuttosto controverso.